Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4751 del 24 luglio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:4751CIV

Massima

Massima ufficiale
La responsabilità disciplinare di un avvocato o procuratore, per aver usato verso un collega, nel corso di un diverbio, espressioni obiettivamente offensive, postula, ai sensi dell'art.. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n.. 1578, che il fatto non sia conforme al decoro ed alla dignità professionale, sia cioè idoneo a menomare il patrimonio morale della categoria, e, pertanto, non è ravvisabile quando il suddetto comportamento risulti mantenuto in una giustificata e proporzionata reazione ad offese provenienti dall'interlocutore.

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