Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza breve n. 4611 del 2020

ECLI:IT:TARNA:2020:4611SENB

Massima

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Il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale, con particolare riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di sostegno ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l'illegittimità del provvedimento finale di diniego o di attribuzione di un punteggio inferiore a quello richiesto, qualora l'amministrazione non abbia adeguatamente motivato il mancato accoglimento delle deduzioni difensive del privato. Infatti, l'obbligo di esaminare le memorie e i documenti presentati dall'interessato nel corso del procedimento presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative, al fine di consentire al destinatario del provvedimento di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione e di verificare la correttezza del potere esercitato. La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica e il privato istante nella fase pre-decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale. Pertanto, l'omessa o insufficiente motivazione in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni del privato, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, determina l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto lesivo delle finalità e garanzie partecipative previste dalla legge.

Sentenza completa

Pubblicato il 19/10/2020

N. 04611/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03007/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3007 del 2020, proposto da
Società Agricola Casazza S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Societa' ((omissis)), Societa' ((omissis)), Societa' ((omissis)) non costituiti in giudizio;

per l'annull…

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