Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16640 del 28 novembre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:16640PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della sussistenza della contravvenzione prevista dall`art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 in tema di disciplina igienica degli alimenti non basta l`attivita` fraudolenta - che si puo` estrinsecare anche in una manifestazione essenziale, come uno slogan commerciale o una rappresentazione grafica suggestiva - ma e` necessario che tale attivita` sia idonea ad assorbire e distorcere l`attenzione normale (e non svagata) del consumatore medio, traendolo in inganno, in tal modo, sulle caratteristiche essenziali del prodotto. (Nel caso di specie e` stata esclusa la frode nel comportamento del commerciante che aveva collocato un cartellino con dicitura a penna "fontina" sul vetro del banco frigorifero, in corrispondenza di una forma di edamer, ancora nel suo involucro di produzione, recante, a stampa e ben visibile, il marchio del produttore kraft e la denominazione originaria "edamer").   da vedere: [p83\08675] [p68\01320] [p68\00490]

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