Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17637 del 6 settembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:17637CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di licenziamento disciplinare, ricorre l'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, prevista dall'art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di timbratura del cartellino marcatempo non corrispondente alla reale situazione di fatto, giacché la falsa attestazione del pubblico dipendente riportata sui cartellini marcatempo o sui fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare i periodi di assenza, sempre che siano economicamente apprezzabili.

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