Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5022 del 14 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5022CIV

Massima

Massima ufficiale
Il rapporto di litispendenza va accertato nel giudizio successivo con riferimento alla situazione processuale esistente al tempo della decisione della questione stessa, tenendo anche conto di eventi sopravvenuti incidenti sui rapporti processuali; pertanto non sussiste litispendenza ove - perdurando tra gli stessi soggetti la contemporanea pendenza di due cause identiche per petitum e per causa petendi - in una sia in discussione il merito della pretesa azionata, mentre nell'altra residui solo la questione delle spese processuali, essendosi sul merito formato il giudicato. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la sussistenza della litispendenza in un'ipotesi in cui - pendendo il giudizio d'appello avverso la sentenza di primo grado dichiarativa della nullità del ricorso ex art.. 414 cod. proc. civ. - giudizio instaurato dal convenuto vittorioso che si doleva in ordine alla regolamentazione delle spese processuali - l'attore aveva proposto un nuovo identico giudizio con un secondo ricorso).

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