ECLI:IT:CASS:2002:13788PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ordinanza del 20.6.2001 il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile il ricorso per incidente d'esecuzione, proposto da F. B. e S. Patrizia avverso il decreto di sequestro, emesso dallo stesso Tribunale, ai sensi dell'art. 2 ter legge 31.5.1965 n. 575, nei confronti dei medesimi F. (persona proposta per l'applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale) e S. (convivente del primo e formale titolare di una parte dei beni).
Avverso la predetta ordinanza il F. e la S. proponevano, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione, denunziando: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 ter legge 575/1965 (nella specie, in applicazione delle norme del giudice di rito, era possibile esperire il rimedio dell'incidente d'esecuzione, per sollecitare una riconsiderazione della misura patrimoniale provvisoria); 2) manifesta illogicità della motivazione (la gravata ordinanza difettava d'ogni ne…
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