Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24104 del 13 giugno 2008

ECLI:IT:CASS:2008:24104PEN

Massima

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Il provvedimento del Questore di divieto di accesso agli impianti sportivi e di obbligo di presentazione alle Forze dell'Ordine, quale misura di prevenzione atipica prevista dalla Legge n. 401 del 1989, art. 6, può essere legittimamente adottato nei confronti di soggetti che, pur non essendo stati individuati come autori materiali di condotte violente, abbiano comunque tenuto un atteggiamento di solidarietà e copertura nei confronti di altri tifosi che si siano resi responsabili di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, integrando così una condotta sintomatica della loro pericolosità sociale. Il giudice della convalida, nel valutare la legittimità del provvedimento, deve verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia: a) la pericolosità sociale del soggetto, desumibile anche dalla sua partecipazione attiva a episodi di violenza o dalla sua condotta di solidarietà verso gli autori di tali episodi, nonché dall'eventuale adozione nei suoi confronti di precedenti provvedimenti analoghi; b) l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata; c) la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento, le quali possono desumersi dalla gravità dei fatti e dalla pericolosità del soggetto, in considerazione del rischio di reiterazione delle condotte turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica. La motivazione del provvedimento di convalida può avvalersi del richiamo alla motivazione del provvedimento del Questore, a condizione che essa dia conto del percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato. Non è necessaria, invece, una specifica e analitica motivazione in ordine alle deduzioni difensive, essendo sufficiente che il giudice abbia comunque esaminato gli scritti difensivi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) ME. TH., N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 24/05/2007 GIP TRIBUNALE di VERONA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO SILVIO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, per il rigetto del ricorso.

OSSERVA

1) Il Questore di Verona, con provvedimento in data 10.5.2007, notificato il 21.5.2007, vietava a Me. Th. di accedere per anni due ad i…

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