Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4094 del 2 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4094PEN

Massima

Massima ufficiale
La verifica da parte del tribunale in ordine alla legittimita` della misura cautelare sottoposta a riesame va condotta con riferimento agli stessi atti esaminati dal G.I.P. ed entro tali limiti deve svolgersi di regola il contraddittorio, salvo che le parti, avvalendosi della facolta` di cui all`art. 309 comma nono cod. proc. pen., non adducano elementi nuovi a sostegno delle proprie richieste. Ne consegue che l`allegazione da parte del pubblico ministero, tra gli atti trasmessi al tribunale, di elementi di prova non contenuti nella richiesta a suo tempo presentata dal G.I.P. ed acquisiti successivamente ad essa, di per se` non incide sulla legittimita` della misura coercitiva, ove la stessa risulti essere stata applicata nel pieno rispetto di tutte le condizioni di legittimita`, e non da` luogo comunque ad alcuna nullita`, essendo nella facolta` delle parti addurre elementi "nel corso dell`udienza" di riesame, che possono formare oggetto di valutazione da parte del tribunale.

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