Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1527 del 26 luglio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1527PEN

Massima

Massima ufficiale
Oggetto del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è la verifica della legittimità formale degli stessi anche per quanto attiene alla individuazione e consistenza degli indizi posti a fondamento della loro adozione. La valutazione di merito, pure affidata al giudice del riesame dall'art. 263 bis cod. proc. pen. non può che essere limitata alla individuazione delle circostanze indizianti poste a base del provvedimento restrittivo ed alla sommaria delibazione della loro consistenza senza che ciò comporti la possibilità di un supplemento di indagini poiché l'esame stesso, come la legge prescrive, deve essere effettuato entro un breve termine di decadenza e sulla base degli atti del procedimento trasmessi dall'autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame.

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