Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 430 del 2019

ECLI:IT:TARLT:2019:430SENT

Massima

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Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in quanto la normativa vigente prevede che tale conversione non sia ammessa. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente lo svolgimento di attività lavorativa solo per il periodo di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, qualora il procedimento di esame della stessa non sia ancora concluso e il ritardo non sia imputabile al richiedente. Tuttavia, una volta che la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale abbia espresso parere negativo sulla domanda di asilo, il permesso di soggiorno per tale motivo decade e non può essere convertito in un titolo di soggiorno per lavoro subordinato. Ciò in quanto la possibilità di conservare il permesso per motivi di lavoro è strettamente legata alla permanente validità del permesso per motivi umanitari, cosicché, nel caso in cui venga meno il titolo che legittima la presenza sul territorio nazionale, la disponibilità di un contratto di lavoro che astrattamente legittimerebbe il rinnovo di un permesso a tal fine non è rilevante. La conversione del permesso originariamente rilasciato per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro trova la sua ragion d'essere nella necessità di consentire a colui che si trovi sul territorio nazionale, in attesa di verifica circa il diritto all'ottenimento o meno dello status di rifugiato politico, di potersi mantenere; pertanto, tale possibilità è strettamente legata alla permanente validità del permesso per motivi umanitari, cosicché, nel caso in cui venga meno il titolo che legittima la presenza sul territorio nazionale, la disponibilità di un contratto di lavoro che astrattamente legittimerebbe il rinnovo di un permesso a tal fine non è rilevante. Diversamente, la conversione del permesso umanitario in permesso di lavoro conferirebbe a quest'ultimo una legittimazione autonoma, che dovrebbe essere valutata nel rispetto dei flussi annuali di migranti, perché altrimenti essa potrebbe costituire un escamotage per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato senza seguire la via ordinaria della richiesta di un datore di lavoro italiano.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/06/2019

N. 00430/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00693/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2018, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Frosinone, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensiva,

del provvedimento emesso il 07.11.2018 e notificato il 27.11.2018, con il quale veniva deciso di rigettare l’istanza di rilascio presentata dal sig. Mosui…

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