Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9539 del 3 luglio 1990

ECLI:IT:CASS:1990:9539PEN

Massima

Massima ufficiale
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale l'applicazione della misura sostitutiva della pena e` consentita anche per pene congiunte. L'art. 248 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (di immediata applicazione ex art. 245) infatti dispone da un lato che in materia continua ad applicarsi la legge n. 689 del 1981 per i fatti antecedenti e dall'altro fa reiterati riferimenti all'art. 444 nuovo c. p.p., il quale a sua volta riconosce all'imputato la facolta` di chiedere sanzioni sostitutive quando la pena non superi due anni di reclusione o di arresto, "soli o congiunti a pena pecuniaria. Ne deriva che, in virtu` dell'art. 2 c. p., la disposizione di cui all'art. 444 cit. costituisce norma sostanziale piu` favorevole.

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