Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1795 del 24 settembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1795PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione di misure di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale), il convincimento del giudice di merito in ordine alla pericolosità sociale del soggetto proposto è ampiamente discrezionale e tale discrezionalità si riflette anche nella motivazione dei relativi provvedimenti. Il giudice può fondare il proprio convincimento anche esclusivamente su informazioni e rapporti della polizia, della cui veridicità non è necessario trarre "aliunde" la conferma, ovvero sull'esame della personalità del soggetto o su situazioni che forniscono elementi indizianti e presuntivi, perché fondati su fatti specifici.

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