Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6023 del 21 maggio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:6023PEN

Massima

Massima ufficiale
L`esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente, come il diritto di sciopero, qualora comporti l`astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento del difensore ai sensi dell`art.486, quinto comma, cod. proc.  pen., quando l`adesione del difensore all`agitazione venga tempestivamente comunicata al giudice procedente. Tuttavia, nel caso in cui sia prossimo a scadere il termine di prescrizione del reato, deve ritenersi consentito, in virtu` del principio del bilanciamento di interessi, di nominare un difensore d`ufficio all`imputato e procedersi oltre nel dibattimento, dovendo darsi prevalenza all`interesse dello Stato di evitare la prescrizione del reato.     conforme: Sen 17/03/1997 1004 sez 4 Sen 01/10/1997 8815 sez 5 Pen

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