Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5036 del 30 maggio 1984
ECLI:IT:CASS:1984:5036PEN
Massima
Massima ufficiale
Per la configurabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale non basta che il movente dell'azione sia suscettibile di una valutazione etica positiva, ma è necessario che l'agente abbia operato per realizzare uno scopo prevalentemente nobile e altruistico e non per finalità di natura strettamente personale.
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