Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1469 del 5 maggio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1469PEN

Massima

Massima ufficiale
Attesa la natura esclusivamente processuale delle norme che disciplinano la materia delle misure cautelari, deve escludersi che possa trovare applicazione, con riguardo a tali norme, il principio di irretroattivita` della legge penale piu` sfavorevole sancito, per la sola normativa di carattere sostanziale, dall'art. 25 della Costituzione e dall'art. 2 cod. pen.. (Nella specie e` stato escluso che il principio di irretroattivita` potesse trovare applicazione con riguardo alle modifiche apportate all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. con il D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 1991, n. 356). (Conf. Sez. I, n. 1468, 3 aprile 1992, Battaglia, non massimata) (Conf. Sez. Un., n. 8, 27 marzo 1992, Di Marco).

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