Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25201 del 17 giugno 2009

ECLI:IT:CASS:2009:25201PEN

Massima

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La disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. in tema di retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi ad una misura disposta con ordinanza successiva non opera quando per i fatti di cui alla prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura. Infatti, una volta che il processo relativo alla prima ordinanza sia stato definito con sentenza irrevocabile, non è possibile retrodatare l'inizio della custodia cautelare disposta con la seconda ordinanza, in quanto il principio di connessione tra i reati non può prevalere sull'intervenuta definizione del primo procedimento con sentenza passata in giudicato. In tali casi, il giudice non può applicare la disciplina della retrodatazione prevista dalla norma, in quanto essa presuppone che il procedimento relativo alla prima ordinanza sia ancora pendente al momento dell'adozione della seconda misura cautelare. Pertanto, il giudice è tenuto a calcolare i termini di durata della custodia cautelare disposta con la seconda ordinanza a partire dalla data di esecuzione di quest'ultima, senza poter retrodatare l'inizio della misura. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire la certezza dei tempi processuali e di evitare che l'imputato possa beneficiare di una duplicazione dei termini di custodia cautelare, in contrasto con la ratio della disciplina codicistica.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) FI. VI. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 02/12/2008 TRIB. LIBERTA' di PALERMO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza 02/12/2008 il Tribunale di Palermo, decidendo ai sensi dell'ari 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da Fi. Vi. a…

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