Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 15354 del 25 luglio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:15354CIV

Massima

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Il mancato deposito del ricorso per cassazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso stesso, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente. Tale principio trova applicazione indipendentemente dalla natura della controversia sottostante, essendo il rispetto dei termini processuali un requisito essenziale per la validità e l'ammissibilità dell'impugnazione. Il deposito tempestivo del ricorso costituisce, infatti, un onere a carico della parte ricorrente, il cui inadempimento determina la declaratoria di improcedibilità del gravame, senza possibilità di rimessione in termini, in ossequio al principio di tassatività e perentorietà dei termini processuali, volto a garantire la ragionevole durata del processo e la certezza dei rapporti giuridici. La mancata osservanza del termine per il deposito del ricorso, pertanto, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte vittoriosa, in applicazione del principio della soccombenza, a prescindere dall'esito della controversia nel merito. Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, quale sanzione per la mancata osservanza del termine processuale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - rel. Presidente

Dott. CIGNA Mario - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere

Dott. CONTI Roberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
- Ricorrenti non costituiti -
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Controricorrente per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1855/24/14 depositata il 23/9/2015.
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMIS…

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