Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1794 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:1794SENT

Massima

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La revoca degli atti di gara per l'aggiudicazione di un contratto pubblico è consentita solo quando sussistano motivati motivi di pubblico interesse, da indicare espressamente nel provvedimento, che rendano evidente l'inopportunità di proseguire l'iter concorsuale, anche qualora vi sia già stata l'aggiudicazione provvisoria. Tali motivi di pubblico interesse possono consistere, ad esempio, in sopravvenute esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, come l'affidamento diretto del servizio ad una società multiservice di controllo pubblico, che rendano superfluo il precedente affidamento a soggetto esterno. La revoca prima dell'aggiudicazione definitiva non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico, essendo sufficiente la dichiarazione della sussistenza di tali motivi, in assenza di un consolidamento della posizione dell'aggiudicatario provvisorio. Tuttavia, ove la revoca intervenga dopo l'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione è tenuta a dare conto in modo puntuale e congruo delle ragioni di pubblico interesse che giustificano il mutamento della precedente determinazione. In ogni caso, la revoca legittima non esclude la possibilità per il privato di ottenere il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, limitatamente alle spese sostenute per la partecipazione alla gara e alle eventuali ulteriori occasioni contrattuali perse, senza che possa essere riconosciuto il mancato utile relativo alla specifica gara oggetto di revoca.

Sentenza completa

FATTO
La società ricorrente premette in fatto che, indetta una gara dall'amministrazione comunale resistente per l'affidamento del servizio di riscossione, gestione e recupero delle entrate comunali, da espletarsi secondo il sistema dell'appalto concorso e con criterio di aggiudicazione individuato nell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara all'uopo istituita, avendo individuato nell'offerta della stessa società odierna ricorrente quella più vantaggiosa per l'amministrazione, proponeva la medesima come aggiudicataria. Successivamente veniva sospesa ogni azione diretta alla definitiva aggiudicazione della gara, in ragione della circostanza che nel contempo l'amministrazione comunale aveva provveduto ad uno studio di fattibilità per la costituzione di una società pubblica multiservice che, tra i suoi compiti, avrebbe avuto anche la gestione dei tributi comunali.
Con gli atti impugnati l'ente comunale dava att…

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