Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2895 del 2 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:2895PEN

Massima

Massima ufficiale
Il reato di falso può essere escluso per inidoneità dell'azione ai sensi del secondo comma dell'art 49 cod pen soltanto quando la falsificazione della moneta sia tale da essere riconoscibile da qualsiasi persona.

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