Cassazione penale Sez. I sentenza n. 360 del 3 maggio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:360PEN

Massima

Massima ufficiale
Nell'ipotesi di una pluralità di capi di imputazione - per alcuni dei quali la legge prevede la obbligatorietà e per altri la facoltatività della cattura - inglobati in un unico mandato e ordine di cattura, la motivazione del provvedimento deve concernere, partitamente per ciascun reato, la specifica enunciazione dei sufficienti indizi di colpevolezza ed inoltre, per i reati per cui non è prevista la obbligatorietà della cattura, le ragioni che giustificano l'uso della facoltà riconosciuta dalla legge al giudice, con la conseguenza che se la motivazione del provvedimento concerne esclusivamente la sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza, i reati che incidono sulla libertà personale sono solo quelli per i quali la cattura è prevista dalla legge siccome obbligatoria, mentre la inclusione degli altri reati nel provvedimento restrittivo della libertà deve intendersi quale semplice atto di contestazione dell'accusa.

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