Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36325 del 30 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:36325PEN

Massima

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L'errore di fatto involontario, anche se dovuto a negligenza, esclude il dolo del reato di falsa attestazione in dichiarazione sostitutiva, quando il soggetto agente abbia in buona fede accreditato l'involontario errore altrui, senza avere consapevolezza della falsità della dichiarazione resa. Il giudice, nel valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, deve accertare in concreto se l'agente abbia agito con coscienza e volontà di compiere l'atto illecito, ovvero se, pur in presenza di negligenza, egli abbia in buona fede prestato fede all'altrui dichiarazione erronea, senza avere la consapevolezza della sua falsità. L'errore di fatto, anche se dovuto a mera disattenzione, esclude pertanto il dolo del reato di falsa attestazione, quando l'agente non abbia avuto la volontà di compiere l'atto illecito, ma si sia limitato a recepire in buona fede l'altrui dichiarazione inesatta, senza avere la consapevolezza della sua falsità. In tali ipotesi, il giudice deve ritenere integrati gli estremi dell'errore di fatto che esclude la punibilità per dolo del reato, in applicazione del principio secondo cui l'errore di fatto involontario, anche se dovuto a negligenza, esclude il dolo del reato, quando l'agente abbia in buona fede prestato fede all'altrui dichiarazione erronea, senza avere la consapevolezza della sua falsità.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE Il P.G. presso la corte d'appello di Trento ricorre avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella del pretore di Rovereto, con la quale P. G. è stato assolto dal reato ex art. 483 c. p. per avere, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ad un funzionario della Provincia di Trento, falsamente attestato che il proprio reddito IRPEF per l'anno '94 era di L. 21.174.000, anziché di L. 43.503.143. L'Ufficio ricorrente denuncia travisamento del fatto: i giudici di merito hanno ritenuto che per mera negligenza il prevenuto abbia sottoscritto il modulo compilato dalla moglie che aveva erroneamente trascritto il reddito dell'anno seguente. Ma tale motivazione sarebbe smentita dalle risultanze, poiché l'imputato non ha mai reso dichiarazioni sui fatti, mentre la moglie, escussa in primo grado, ha reso dichiarazioni, che denoterebbero come "plausibile" un errore dovuto a difetto di atte…

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