Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 33172 del 27 agosto 2024

ECLI:IT:CASS:2024:33172PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, essendo inammissibili i vizi di motivazione e le violazioni di legge diverse da tali specifici motivi di ricorso. La Corte di Cassazione, in virtù delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, ha precisato che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso unicamente per i motivi tassativamente indicati dalla norma, non essendo più deducibili vizi di motivazione o violazioni di legge diversi da quelli espressamente previsti. Tale interpretazione restrittiva mira a garantire la speditezza e l'effettività del rito speciale del patteggiamento, limitando le possibilità di impugnazione e assicurando la certezza della pena concordata tra le parti. Il giudice di legittimità, pertanto, è tenuto a dichiarare inammissibile il ricorso che non si fondi su uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta da:

Dott. GIORDANO ((omissis)) - Presidente

Dott. GIORGI ((omissis)) - Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio - Relatore

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ri.Ma. nato a B il (Omissis)
avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, Ri.Ma. impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gii è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al reato ascritto.
2. La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso deve essere dichia…

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