Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno sentenza breve n. 2339 del 2023

ECLI:IT:TARSA:2023:2339SENB

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale, senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 21-octies della medesima legge. La previsione di cui all'art. 10-bis ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità, anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa. L'omissione del preavviso di rigetto non cagiona l'automatica illegittimità del provvedimento finale solo qualora possa trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, secondo cui non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato. Tuttavia, in caso di provvedimento discrezionale, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 21-octies.

Sentenza completa

Pubblicato il 19/10/2023

N. 02339/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01407/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2023, proposto da:
Antonio Pica e Maria Ridolfi, rappresentati e difesi dall'avvocato Renata Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ascea, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) della nota prot. n. 6813 del 19.06.2023, successivamente conosciuta con la quale il Comune di Ascea ha negato ai ricorrenti il permesso di costruire;

2) di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e conseguenziale;

nonché per il risarcimento dei danni patiti e pa…

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