Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2262 del 15 aprile 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2262CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di cause inscindibili in sede di gravame, l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se essa sia stata tempestivamente notificata, entro il termine perentorio stabilito dalla legge, ad una sola di esse, e sia invece tardiva nei confronti delle altre, poiché in tale ipotesi l'impugnazione proposta fuori termine vale come notificazione per integrazione necessaria del contraddittorio, a norma dell'art.. 331 cod. proc. CIV.. pertanto, in una controversia elettorale, nella quale il pubblico ministero è parte necessaria, è ammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo il decorso del termine di legge al procuratore generale presso la corte d'appello che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando esso sia già stato tempestivamente notificato alle altre parti.

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