Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1579 del 20 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1579PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiche` le norme del codice della strada, in base al generale richiamo recettizio di cui all'art. 1, devono ritenersi integrate dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, commette il reato di cui all'art. 66, terzo e ottavo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 chi circola alla guida di motrice trainante rimorchio sprovvisto di idonea targa ripetitrice in quanto non rispondente alle caratteristiche enunciate in sede regolamentare dai decreti ministeriali emanati in materia di targhe. (Nella fattispecie e` stata annullata la sentenza del G.I.P. che aveva assolto l'imputato dal reato ex art. 66, terzo e ottavo comma d.P.R. citato sul rilievo che il detto articolo 66 prescriverebbe solo che i rimorchi rechino durante la circolazione il duplicato della targa del veicolo trainante. La Cassazione ha ritenuto che gli articoli 320 e 337 del d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), concernenti le caratteristiche e le modalita` di applicazione delle targhe, abbiano avuto integrazione normativa con la legge 25 novembre 1975, n. 707 e, successivamente, con i D.M. applicativi 25 giugno 1977, 29 gennaio 1982).   da vedere: Sen 17/10/1991 3457 sez 1 Pen

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