Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 177 del 2011

ECLI:IT:TARLT:2011:177SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: Il mancato rispetto del principio di partecipazione procedimentale, attraverso l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, comporta l'illegittimità del provvedimento finale, in quanto preclude all'amministrazione la possibilità di valutare soluzioni alternative scaturenti dal contraddittorio procedimentale e di ponderare adeguatamente tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento riveste carattere essenziale al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa e di consentire all'interessato di presentare osservazioni e produrre documentazione a sostegno delle proprie ragioni in una fase ancora preparatoria del procedimento, prima che l'amministrazione adotti la decisione finale. L'omissione di tale comunicazione, anche se successivamente sanata, determina comunque la violazione del principio del giusto procedimento, in quanto l'intervento dell'interessato assume un ruolo meramente formale, senza alcuna reale incidenza sull'istruttoria e sulla ponderazione degli interessi. Pertanto, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, comportando la lesione del diritto di partecipazione, determina l'illegittimità del provvedimento finale.

Sentenza completa

N. 01125/2001
REG.RIC.

N. 00177/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01125/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2001, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4;

contro

Capitaneria di Porto di Gaeta, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,12;

per l'annullamento

REVOCA SOSPENSIONE PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO PROT. N. 3363 DEL 31.03.99 ANNULLA…

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