Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza sentenza n. 567 del 2011

ECLI:IT:TARBAS:2011:567SENT

Massima

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Il mutamento di destinazione d'uso di un immobile realizzato ai sensi dell'art. 9 della L. n. 122/1989 per la costruzione di autorimesse, con la trasformazione di parte di esso in uno studio tecnico professionale, costituisce un abuso edilizio insanabile, in quanto il vincolo di destinazione a parcheggio ha natura reale, permanente e inderogabile, che impedisce in modo assoluto qualsiasi modifica della destinazione d'uso originaria. Pertanto, il provvedimento comunale che respinge l'istanza di permesso di costruire in sanatoria per tale abuso è legittimo, in quanto la trasformazione d'uso non è condonabile ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. d), della L. n. 47/1985. Il parere della Commissione edilizia non è obbligatorio per l'istanza di sanatoria, potendo il Comune prescinderne nei casi di palese insanabilità dell'abuso, come nella fattispecie. Inoltre, la mancata comunicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, prevista dall'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità del provvedimento, non determinando l'annullabilità dello stesso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima legge. Pertanto, il ricorso avverso il provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di sanatoria deve essere respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del controinteressato costituito.

Sentenza completa

N. 00132/2007
REG.RIC.

N. 00567/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00132/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2007, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 1, L. n. 1034/1971 e 35, comma 2, R.D. n. 1054/1924 (cfr. ora l’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm.) in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Lauria, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

((omissis)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), come da mandato a margine della memoria di costituz…

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