Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1796 del 2014

ECLI:IT:TARLAZ:2014:1796SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a dichiarare l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato e ad ordinare il pagamento delle somme dovute, anche a titolo di interessi e spese processuali, entro un congruo termine. In caso di perdurante inadempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta, con ampi poteri di intervento anche in deroga alle norme comuni, al fine di assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato e il rispetto della legge. L'amministrazione resistente non può opporre il termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata, in quanto tale disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza, essendo finalizzata a concedere un adeguato intervallo temporale prima dell'avvio di qualsiasi procedura coattiva. Il giudice, pertanto, è tenuto a condannare l'amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, calcolata secondo i criteri previsti dalla legge. La sentenza che accoglie il ricorso per ottemperanza deve essere eseguita dall'autorità amministrativa, con la possibilità per il giudice di nominare un commissario ad acta per assicurarne l'adempimento.

Sentenza completa

N. 05100/2013
REG.RIC.

N. 01796/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05100/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso 5100/13, proposto, ex art. 112 segg. c.p.a., da ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. A. Massa, con domicilio eletto in Roma, via Polibio 45; presso l’avv. E. Deuringer;

contro

l’Amministrazione della giustizia, in persona del ministro
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
;

per l'ottemperanza

del giudicato di cui alla sentenza 9 aprile 2010, n. 8521, della Corte di cassazione - equa riparazione ex lege n. 89/01.

e così per l’irrogazione della sanzione ex art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a.

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