Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9333 del 16 dicembre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:9333CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento contenzioso elettorale la legge 23 dicembre 1966 n. 1147 all'art. 1, modificando il preesistente sistema disciplinato dal d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 ed introducendo l'art. 82/3 sancisce il principio secondo cui nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile, ma tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta`. Discende da tale principio normativo che anche il termine annuale previsto dall'art. 327 c. p.c. e` ridotto alla meta`, sicche` la proposizione del ricorso, nel caso di mancata notifica della sentenza d`appello, resta preclusa ove non venga effettuata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d`appello (con la sospensione del periodo feriale ove ricorra). da vedere:[s83\01928] [s82\03022]

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