Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5543 del 23 maggio 1995
ECLI:IT:CASS:1995:5543PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 cod. proc. pen. non contiene espresse previsioni sulle formalità del relativo avviso e della sua notificazione o comunicazione al difensore, sicché è valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen., senza che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al quarto comma del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto essenziale.
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