Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 8658 del 29 aprile 2015

ECLI:IT:CASS:2015:8658CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia soltanto una mera finalità distintiva. Ne consegue che, se di rilevanti dimensioni e collocate in zona esposta al pubblico, sono assoggettate ad imposta anche le scritte riproducenti il marchio dell'azienda produttrice, apposte su beni strumentali aziendali (nella specie, aereogeneratori), anche se installati in zona a traffico ridotto ed a forte vocazione eolica.

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