Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2390 del 26 gennaio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:2390CIV

Massima

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Il carattere essenziale del termine per la stipula del contratto preliminare non può essere desunto unicamente dall'uso di espressioni come "entro e non oltre" o "termine ultimo", ma deve profilarsi dall'oggetto del negozio o da indicazioni specifiche e circostanziate delle parti, in modo che risulti manifesta la volontà di ritenere perduta l'utilità economica dell'accordo dopo l'inutile decorso del termine. Pertanto, l'accertamento in ordine all'essenzialità del termine per l'adempimento è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve ricostruire il comune apprezzamento che, al tempo della conclusione del contratto, le parti hanno compiuto sul carattere essenziale del rispetto tassativo del termine fissato per la prestazione nell'interesse di una di esse. Inoltre, l'assenza di qualsivoglia espresso riferimento nella clausola aggiunta in calce alla proposta di acquisto ad un collegamento tra l'inizio del cantiere e la stipulazione del contratto preliminare, oltre che tanto meno qualsivoglia richiamo allo specifico termine del 31/12/2013 previsto per la stipulazione del preliminare stesso, induce a ritenere che tale clausola sia stata aggiunta come clausola di chiusura volta a garantire agli acquirenti che solo in caso di definitiva mancata attivazione del cantiere le somme corrisposte sarebbero state restituite, senza che da essa possa desumersi alcun termine essenziale per l'avvio dei lavori. Infine, la mancata applicazione della disciplina delle clausole vessatorie prevista dal Codice del Consumo non inficia la decisione di condanna alla restituzione delle somme, qualora il giudice di merito abbia accertato che il termine del 31/12/2013 non riveste carattere essenziale e che nessun termine è stato previsto per l'avvio del cantiere, essendo ancora in essere il rapporto che ha preso a svolgersi tra le parti sulla base della sottoscrizione delle proposte irrevocabili di acquisto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere

Dott. CRISCULO Mauro - Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere

Dott. CAPONI Remo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12166/2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS) s.r.l.;
- intimata -
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI LECCE n. 962/2019, depositata il 14/3/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal consigliere REMO CAPONI;
udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale CORRA…

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