Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 27151 del 12 luglio 2011

ECLI:IT:CASS:2011:27151PEN

Massima

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Il certificato di morte redatto dal medico costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 479 c.p., in quanto espressione della funzione attestatrice dell'accertamento diretto del sanitario e riveste funzione costitutiva, essendo preordinato al rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, subordinata non solo all'accertamento della morte, ma anche alla verifica dell'inesistenza di condizioni che giustifichino interventi dell'Autorità sanitaria o giudiziaria. Pertanto, l'attestazione di dati falsi in tale certificato integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, a prescindere dall'efficacia costitutiva della data e dell'ora indicate, essendo sufficiente la falsità della dichiarazione relativa all'avvenuta visita necroscopica. Tuttavia, qualora le circostanze attenuanti generiche risultino prevalenti sull'aggravante speciale di cui all'art. 476 cpv. c.p., il reato può essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, in assenza di cause di sospensione del termine. Inoltre, la mancata o inadeguata motivazione della sentenza di appello in ordine a specifiche doglianze dell'imputato, anche in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, determina l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, al fine di consentire una valutazione completa e coerente delle argomentazioni difensive.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente

Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Te. Si. , nato il (OMESSO), Ma. Vl. nato il (OMESSO), M. L. , nata il (OMESSO);

avverso la sentenza 10 maggio 2010 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza 2 luglio 2008 del Tribunale di Pistoia, di condanna: per i primi due per il reato continuato di concussione del capo sub A e per la terza per il reato di falso ideologico del capo sub C);

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

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