Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1015 del 7 aprile 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1015PEN

Massima

Massima ufficiale
La sospensione dei termini di custodia cautelare (art. 304 c.p.p.) si determina ogni qualvolta in un'attività processuale dell'imputato o del suo difensore sia configurabile una richiesta, anche implicita, di sospensione o di rinvio del dibattimento, perchè il richiedente, ben consapevole degli effetti della sua richiesta, ne accetta anche i riflessi sul computo di tali termini. (Nella specie il difensore dell'imputato si era opposto alla separazione dei giudizi dopo che il difensore di altri coimputati aveva richiesto il rinvio del processo per suo impedimento, cosicchè il dibattimento, nei confronti di tutti gli imputati, era stato rinviato a tempo indeterminato. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la declaratoria della corte d'assise di sospensione dei termini di custodia cautelare).

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