Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1745 del 2016

ECLI:IT:TARTOS:2016:1745SENT

Massima

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La risoluzione di una concessione demaniale non comporta automaticamente il subingresso dei soggetti consorziati nella medesima concessione, essendo necessaria una procedura pubblica di selezione per l'individuazione dei nuovi concessionari. Infatti, il principio di concorrenza e di parità di trattamento impone che l'assegnazione di beni demaniali avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire la massima apertura del mercato e la più ampia partecipazione degli operatori interessati. Pertanto, il mero fatto di essere consorziati con il precedente concessionario non costituisce titolo sufficiente per ottenere il subingresso nella concessione, dovendosi esperire una procedura di selezione pubblica che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e non discriminazione. Tale principio trova applicazione anche nel caso di risoluzione anticipata della concessione demaniale, in quanto l'Amministrazione è tenuta a garantire la parità di accesso e di trattamento di tutti i potenziali nuovi concessionari, senza riconoscere alcun diritto di prelazione o di preferenza a favore dei soggetti già coinvolti nella precedente concessione. Ciò al fine di assicurare la massima apertura del mercato e la più ampia partecipazione degli operatori interessati, in ossequio ai principi di concorrenza e di buon andamento dell'azione amministrativa. Pertanto, l'Amministrazione non può procedere al mero subingresso dei consorziati nella concessione risolta, ma deve indire una nuova procedura di selezione pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e non discriminazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/12/2016

N. 01745/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02098/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2098 del 2011, proposto da:
Polo Nautico Viareggio S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) C.F. RGHRRT53S30D612B, ((omissis)) C.F. FRTFNC53L22L833I e ((omissis)), con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Lamarmora, 14;

contro

Comune di Viareggio, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. SCNMLD63A47D969O, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
Regione Toscana in Persona del Presidente P.T. non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, in persona …

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