Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7154 del 17 luglio 1996
ECLI:IT:CASS:1996:7154PEN
Massima
Massima ufficiale
Non e` ipotizzabile il concorso del delitto di cui all'art. 1 e di quello previsto dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in quanto quest`ultimo reato, a differenza dell'altro, presuppone la permanenza della convenzione di cheque tra traente e banca trattaria sicche` il rifiuto del pagamento dell'assegno da parte dell'istituto di credito trova la sua ragione nel difetto di provvista, e quindi nell'abuso di tale convenzione, e non gia` nella mancanza di quest`ultima. L'eterogeneita` e la reciproca incompatibilita` degli elementi costitutivi delle due distinte fattispecie comporta che, come al responsabile dell'emissione non autorizzata del titolo non potra` ulteriormente addebitarsi di averlo emesso senza provvista, cosi` al soggetto, che non possa essere scriminato dal reato di cui al citato articolo 1 per mancanza di dolo (avendo ignorato, per esempio, l'intervenuta estinzione del rapporto), non potra` per lo stesso fatto dell'emissione dell'assegno, legittimamente ascriversi il delitto previsto dall'art. 2 legge 1990, n. 386). da vedere: Sen 05/07/1995 3246 sez 1 Pen
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