Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9386 del 4 marzo 2019

ECLI:IT:CASS:2019:9386PEN

Massima

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Il reato di ingiuria militare di cui all'art. 226 c.p.m.p. punisce il militare che offende l'onore o il decoro di altro militare, anche per fatti non riconducibili al servizio o alla disciplina militare, in quanto l'ordinamento impone al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, nei confronti di altri soggetti inseriti nel medesimo contesto, al fine di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alle basilari esigenze di coesione e funzionalità delle Forze armate. Il dolo del reato di ingiuria militare è configurabile senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora l'espressione usata sia autonomamente e manifestamente ingiuriosa, tale da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona offesa, a prescindere dai motivi a delinquere e dall'animus nocendi vel iniuriandi dell'agente. Le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. In tema di circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione è adeguatamente motivata quando il giudice indichi le plausibili ragioni a sostegno del rigetto della relativa richiesta, senza la necessità di contestare o invalidare gli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda, essendo sufficiente il riferimento ai fattori valutativi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella - Presidente

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere

Dott. MINCHELLA Anton - rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 123/2015 della Corte Militare di Appello di Roma in data 24/01/2018;
Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Antonio Minchella;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale Militare, in persona del Dott. Flamini Luigi Maria, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso;
Sentito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO …

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