Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3801 del 27 marzo 1992

ECLI:IT:CASS:1992:3801CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto di opere pubbliche, l'applicabilita` dell'art. 10, comma ottavo, del capitolato generale di appalto di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - il quale subordina ogni diritto risarcitorio dell'appaltatore, per il caso di ritardo nella consegna dei lavori, alla preventiva richiesta di recesso dal contratto - resta esclusa qualora l'appaltatore abbia iniziato l'esecuzione dell'opera in un momento anteriore alla "consegna dei lavori", in forza di un preciso impegno contrattuale, o comunque in forza di accordi secondo cui la consegna delle aree, sulle quali deve eseguirsi l'opera pubblica, non integra un mero atto di cooperazione del committente per porre l'appaltatore in condizione di dare inizio all'opera, bensi` costituisce un preciso adempimento da attuarsi da parte del committente stesso nel corso dell'esecuzione del contratto. da vedere: Sen 22/04/1991 4341 sez 1 Civ Sen 25/07/1990 7536 sez 1 Civ

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