Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza breve n. 921 del 2014

ECLI:IT:TARTOS:2014:921SENB

Massima

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Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del criterio generale fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale. Parimenti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, in quanto in tali casi il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Pertanto, la revoca di un contributo pubblico disposta per il ritenuto inadempimento, da parte del beneficiario, alle condizioni previste nel bando di concorso, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

Sentenza completa

N. 00731/2014
REG.RIC.

N. 00921/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00731/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 731 del 2014, proposto dalla società Fasem International S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Firenze, via A.F. Doni 55;

contro

Regione Toscana in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dall'avv. ((omissis))è e domiciliata in Firenze, c/o Avvocatura regionale in piazza dell'Unita' italiana 1;

per l'annullamento

del decreto regionale n. 512 del 6 febbraio 2014, nonchè di qualsiasi altro atto presuppos…

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