Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35349 del 9 settembre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:35349PEN

Massima

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La revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, comma 3, c.p., introdotta dalla legge n. 128 del 2001, non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore di tale normativa, in applicazione dei principi di legalità, irretroattività della legge sfavorevole e favor rei. Pertanto, l'errore del giudice nell'aver concesso il beneficio in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., se non sindacato dall'impugnazione del pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, non è più emendabile. Diversamente, la revoca della sospensione condizionale è obbligatoria e automatica nelle ipotesi previste dall'art. 168, comma 1, c.p., in quanto il provvedimento di revoca ha natura meramente dichiarativa degli effetti di diritto sostanziale che risalgono, de iure, al momento del verificarsi della condizione risolutiva, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. In tali casi, il giudice dell'esecuzione può emanare il provvedimento di revoca in qualsiasi momento, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in peius e del principio dispositivo, essendo sufficiente che il reato successivo sia stato commesso nel quinquennio a decorrere dal passaggio in giudicato della prima sentenza che ha concesso il beneficio, a prescindere dalla data della condanna e del passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Composta dagli ill.mi Sigg.: Franco Marrone - Presidente Renato L. Calabrese - Consigliere Francesco Nicastro - Consigliere Pasquale Perrone - Consigliere Aniello Nappi - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto Di Cecca Antonio nato il 16.1.1976 a Gravina di Puglia Avverso l'ordinanza emessa 30.12.2002 dal Tribunale di Matera Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone; Lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza 6.4.2000 dal Tribunale di Matera, irrevocabile in data 8.5.2002, ex art. 168, terzo comma, (674, comma 1 bis), per v…

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