ECLI:IT:CASS:2002:12468PEN
La Corte d'appello di Messina con decreto 4.4.2001 rigettava il ricorso proposto da R. S. avverso il provvedimento del tribunale della stessa città, in data 11.5.2000, che aveva applicato al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni due.
Ricorre per cassazione il R. denunciando nel primo motivo violazione di legge. Deduce che la decisione di applicare la misura di prevenzione nei casi indicati dall'art. 1 della legge 27.12.1956 n. 1423 deve essere fondata su "elementi di fatto", mentre nella specie gli elementi valorizzati dal giudice si rivelano insufficienti per affermare la pericolosità del proposto.
Contesta negli altri motivi -denunciando anche vizio di motivazione- la sussistenza di elementi sintomatici della pericolosità, nonché il requisito dell'attualità della stessa.
I motivi sono privi di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Va osservato che la …
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