Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 77 del 2015

ECLI:IT:TARPE:2015:77SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo, anche se legittimamente adottato, può essere successivamente revocato dalla stessa amministrazione che lo ha emanato, qualora sopravvengano nuove circostanze o valutazioni che rendano opportuna la modifica o l'eliminazione dell'atto originario. La revoca di un provvedimento amministrativo, disposta dall'autorità che lo ha emanato, determina l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso l'atto originario, in quanto viene meno l'interesse del ricorrente alla sua impugnazione. Il principio di economia processuale impone di compensare le spese di giudizio quando la definizione della controversia sia determinata da ragioni di carattere meramente formale, senza che sia stata compiuta un'effettiva valutazione del merito della questione. L'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può riesaminare i propri provvedimenti e, qualora ne ravvisi la necessità, procedere alla loro modifica o eliminazione, anche in pendenza di un giudizio, al fine di adeguare la propria azione amministrativa alle mutate esigenze e circostanze sopravvenute. La revoca di un atto amministrativo, disposta dall'autorità che lo ha emanato, determina l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso l'atto originario, in quanto viene meno l'interesse del ricorrente alla sua impugnazione. Il principio di economia processuale impone di compensare le spese di giudizio quando la definizione della controversia sia determinata da ragioni di carattere meramente formale, senza che sia stata compiuta un'effettiva valutazione del merito della questione.

Sentenza completa

N. 00217/2014
REG.RIC.

N. 00077/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00217/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2014, proposto da:
Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Pescara, Via Pisa, 29;

contro

Comune di Chieti, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1; Comune di Chieti - Dirigente V Settore, Comune di Chieti - Comandante P.M.;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 180/T.V. del 17 aprile 2014 con la quale il Comandante di P.M. del Comune di Chieti ha ordinato alla…

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