Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10327 del 18 aprile 2023

ECLI:IT:CASS:2023:10327CIV

Massima

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Il collaudo costituisce atto indispensabile per l'accettazione della prestazione eseguita dall'appaltatore nell'ambito di un contratto di appalto pubblico, essendo finalizzato ad accertare la conformità della stessa ai patti contrattuali e alle regole dell'arte. In assenza del collaudo, effettuato nelle forme previste dal capitolato speciale d'appalto, non sorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo pattuito, anche qualora l'amministrazione committente abbia accettato la consegna del bene o del servizio. L'amministrazione, tuttavia, non può ritardare sine die le proprie determinazioni in ordine al collaudo, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; pertanto, qualora il contratto preveda un termine per il compimento delle operazioni di collaudo e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comportamento deve essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente, con la conseguenza che l'appaltatore è legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l'accertamento dell'estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti, senza necessità di costituire preventivamente in mora l'amministrazione o di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine. Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, l'amministrazione committente non può far valere i vizi riscontrati nel bene o nel servizio fornito dall'appaltatore, in assenza di una domanda di risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. o di un'eccezione d'inadempimento tempestivamente proposta, essendo rimessa all'iniziativa della parte convenuta la relativa eccezione, che non è rilevabile d'ufficio. Nell'ipotesi di reciproca soccombenza delle parti, il giudice è tenuto a compensare integralmente le spese processuali tra di esse, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., mentre la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell'altra costituisce puntuale applicazione del criterio della soccombenza, sancito in via generale dall'articolo 91 c.p.c.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. MARULLI Marco - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7180/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TRENTO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente -
e
(OMISSIS) S.R.L.;
- intimata -
avverso la …

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