Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1816 del 2016

ECLI:IT:TARMI:2016:1816SENT

Massima

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Il proprietario o comproprietario di un bene immobile ha l'obbligo di vigilare e attivarsi per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati sul proprio fondo, anche se tali rifiuti non siano stati da lui direttamente prodotti o depositati. Tale obbligo sussiste in virtù del principio di responsabilità oggettiva del proprietario, il quale è tenuto a farsi carico della situazione di degrado e pericolo presente sul proprio bene, adottando le necessarie misure di ripristino, a prescindere dall'accertamento di una sua diretta responsabilità nell'abbandono dei rifiuti. L'inerzia o l'inadeguatezza degli interventi posti in essere dal proprietario integrano gli estremi della negligenza, che legittima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa di provvedimenti volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, con addebito dei relativi costi in capo al proprietario inadempiente. Ciò in quanto il proprietario, in quanto tale, è il soggetto che si trova nella migliore posizione per conoscere e gestire la situazione di fatto presente sul proprio bene, nonché per attivarsi prontamente al fine di ripristinare le condizioni di salubrità e sicurezza dell'area. L'obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi grava sul proprietario anche quando gli stessi siano stati abbandonati da terzi, in quanto egli è il soggetto che può più agevolmente prevenire e porre rimedio a tali situazioni di degrado ambientale. Il proprietario non può sottrarsi a tale obbligo adducendo la mancanza di responsabilità diretta nell'abbandono dei rifiuti, essendo sufficiente il mero dato della proprietà del bene per fondare la sua responsabilità in ordine alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti sul fondo. L'amministrazione, pertanto, è legittimata ad adottare nei confronti del proprietario o comproprietario inadempiente provvedimenti volti all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con addebito dei relativi costi. Ciò al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, valori primari e costituzionalmente garantiti, la cui salvaguardia non può essere subordinata alla previa individuazione del soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti.

Sentenza completa

Pubblicato il 06/10/2016

N. 01816/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02236/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2236 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. DGRLFR79T12I804O, con domicilio eletto presso ((omissis)) in Milano, via ((omissis)), 3;

contro

Comune di Albuzzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)) C.F. FSSLRT58E17F205W, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c.so ((omissis)) 28;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n. 12/2015, del 3 luglio 2015, prot. gen. 4574, notificata il 15 luglio 2015 con cui si ordina l…

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