Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 326 del 2015

ECLI:IT:TARNA:2015:326SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: La presentazione di una domanda di condono edilizio non impedisce all'amministrazione comunale di adottare provvedimenti repressivi e di demolizione per opere abusive ulteriori e diverse da quelle oggetto della richiesta di sanatoria, qualora per queste ultime non sia stata fornita la necessaria documentazione tecnica, nonostante la richiesta dell'ente. Infatti, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi edilizi successivi, anche se riconducibili a categorie di opere minori come manutenzione straordinaria o pertinenze, ripetono l'illegittimità dell'opera principale e comportano l'obbligo per il Comune di ordinarne la demolizione, senza che possa ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino all'eventuale sanatoria, devono ritenersi comunque abusive. Tale principio vale anche quando l'esecuzione delle opere, pur se autorizzate, avviene sotto la responsabilità del privato, nella consapevolezza che, in caso di diniego del condono, si dovrà procedere alla demolizione anche delle migliorie apportate. Pertanto, la reiterazione di violazioni edilizie, con successivi e nuovi interventi, non può impedire sine die l'adozione dei provvedimenti repressivi da parte dell'amministrazione, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere un effetto "premiale" alla condotta abusiva del privato. Inoltre, in caso di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, per il quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario.

Sentenza completa

N. 03672/2010
REG.RIC.

N. 00326/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03672/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3672 del 2010, proposto da:
Antonio Mattera, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Acunto, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Acunto presso la Segreteria di questo T.A.R. Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);

contro

Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 19 del 25/03/2010 e ripristino dello stato dei luoghi in ordine alle opere edilizie eseguite alla via Epomeo della frazione di Fontana.

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