Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 293 del 2012

ECLI:IT:TARPE:2012:293SENT

Massima

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Il rilascio di una concessione edilizia da parte del Comune sulla base di un'interpretazione consolidata della normativa comunale, poi rivelatasi errata e annullata in sede giurisdizionale, non comporta responsabilità risarcitoria dell'ente locale nei confronti del beneficiario della concessione, in quanto l'affidamento ingenerato nel privato equivale alla sua buona fede e non può essere imputato a un comportamento colpevole dell'amministrazione. Infatti, in tale ipotesi, manca qualsiasi colpa, anche lieve, dell'ente pubblico, il quale ha agito in conformità a un'interpretazione normativa condivisa anche dal privato richiedente la concessione, fino all'annullamento giurisdizionale del provvedimento. Pertanto, il privato non può pretendere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'annullamento della concessione edilizia, in quanto l'amministrazione non ha tenuto una condotta illecita o negligente, ma ha semplicemente esercitato il proprio potere amministrativo in materia urbanistica ed edilizia sulla base di un'interpretazione normativa consolidata, poi rivelatasi errata in sede giurisdizionale. Il principio di tutela dell'affidamento del privato non può prevalere sulla legittimità dell'azione amministrativa, specie quando questa sia stata esercitata in buona fede e senza colpa. Inoltre, il fatto che il provvedimento amministrativo fosse formalmente valido ed efficace fino all'annullamento giurisdizionale esclude che la questione possa essere ricondotta a un mero comportamento materiale dell'amministrazione, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario anziché a quello amministrativo.

Sentenza completa

N. 00196/2008
REG.RIC.

N. 00293/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00196/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2008, proposto dalla:
Immobiliare Michelangelo Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriano Rossi, Anna Rossi e Francesco Camerini, con domicilio eletto presso Maria Gabriella Iovino in Pescara, via delle Caserme, 85;

contro

Il Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune;

per il risarcimento del danno conseguente all’annullamento della concessione edilizia n 09 del 1999 e successive varianti disposto con sentenza n 11 del 2006 del TAR Abruzzo, confermata dal Consiglio di …

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