Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1764 del 2015

ECLI:IT:TARMI:2015:1764SENT

Massima

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Il contrasto di un intervento edilizio con gli strumenti urbanistici adottati o approvati preclude la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria dei termini di inizio e ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, a prescindere dall'effettivo avvio dei lavori. L'interpretazione letterale della disposizione, nonché la sua portata eccezionale e derogatoria rispetto al sistema, impongono di riconoscere l'operatività della preclusione in ogni caso di incompatibilità dell'intervento con la pianificazione urbanistica sopravvenuta, senza distinzioni in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori. La proroga straordinaria è, pertanto, esclusa sia nell'ipotesi in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia nell'ipotesi in cui essi siano già avviati ma non ancora conclusi. Tale conclusione è coerente con la finalità della norma di contemperare le esigenze eccezionali prese in considerazione dal legislatore con la necessità di salvaguardare l'autonomia degli enti locali nell'esercizio delle proprie prerogative in materia di governo del territorio. L'interesse a impugnare lo strumento urbanistico sorge al momento della sua entrata in vigore, in quanto esso determina una modificazione permanente della situazione giuridica dei suoli, incidendo sulle prerogative dei proprietari anche laddove essi siano già in possesso di un titolo edilizio. Pertanto, il termine per l'impugnazione dello strumento urbanistico decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, senza che possa rilevare la circostanza che il singolo proprietario sia in possesso di un titolo edilizio efficace al momento dell'entrata in vigore del nuovo piano. Infine, l'improrogabilità dei termini di ultimazione dei lavori oggetto di denuncia di inizio attività costituisce un tratto caratterizzante di tale istituto, in base alla disciplina normativa di fonte statale e regionale, e non risulta irragionevole né discriminante rispetto al diverso regime previsto per il permesso di costruire.

Sentenza completa

N. 01098/2014
REG.RIC.

N. 01764/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01098/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fallimento Binda 4 s.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, ((omissis)), 21;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) ed ((omissis)), con domicilio in Milano, Via Andreani 10;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:

a) del provvedimento comunale prot. n. 34775/2014 del…

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