Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2860 del 23 aprile 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2860PEN

Massima

Massima ufficiale
Con il principio stabilito dall`art. 242, comma primo, lett. c delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale in tema di procedimenti in fase istruttoria alla data di entrata in vigore del nuovo c.p.p. che proseguono con le norme anteriormente vigenti, il legislatore ha inteso salvare i principi che regolavano la riunione dei procedimenti secondo il vecchio codice, attribuendo forza espansiva alla competenza radicata anche per uno solo degli imputati o degli indiziati, sempre che non sia necessario un espresso provvedimento per riunire procedimenti originariamente autonomi e condotti separatamente fino alla data di entrata in vigore del nuovo codice.

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