Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3159 del 4 febbraio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:3159PEN

Massima

Massima ufficiale
L'abolitio criminis operata dalla corte costituzionale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna non è prevista fra i casi di revisione tassativamente indicati dall'. 554 cod. proc. pen., non potendo, per la evidente eterogeneità dei termini, ritenersi equivalente ad un "nuovo elemento di prova", che può essere fatto valere ai sensi del n.. 3 del suddetto articolo. In ogni caso l'inammissibilità della revisione deriva anche dal fatto che la sentenza abolitrice della corte costituzionale non travolge il giudicato di condanna, come si evince dall'. 30, comma quarto, legge 11 marzo 1953 n.. 87, che, nel regolare espressamente gli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità sulla sentenza irrevocabile di condanna emessa in applicazione della norma incostituzionale, si limita a disporre la cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali, con formulazione analoga a quella dell'. 2, comma secondo, cod. pen., relativa all'abrogazione legislativa della norma incriminatrice, dimostrando così di escludere ogni effetto diverso da quelli tassativamente indicati.

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