Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 64 del 23 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:64PEN

Massima

Massima ufficiale
Il tribunale competente ex art. 263 ter cod. proc. pen. non può deliberare sugli appelli previsti in tema di libertà personale, dagli artt. 263, 272 bis e 281 cod. proc. pen. se non dopo aver richiesto, ex art. 76 cod. proc. pen., il parere del pubblico ministero, che resta obbligatorio anche se il tribunale debba provvedere su di un appello proposto dall'ufficio del pubblico ministero.

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